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Il 19% delle spese sostenute per farmaci, cure mediche e per l'assistenza sanitaria può essere detratto, scalato cioè dalle tasse da versare, calcolate sul reddito annuale. La detrazione è applicata per somme eccedenti 129,11 euro (franchigia).
Per riconoscere i farmaci propriamente detti dai parafarmaci (non deducibili) bisogna osservare il codice ministeriale che si trova immediatamente sotto il codice a barre del prodotto (codice a lettura ottica) : detto codice per i farmaci inizia sempre con "A 0".
Per quanto riguarda i farmaci per cui al momento dell'acquisto è richiesta la ricetta medica, è necessario presentare lo scontrino fiscale emesso dalla farmacia in cui deve apparire anche il codice fiscale del paziente.
Anche i ticket possono essere detratti presentando lo scontrino fiscale.
Per i farmaci da banco ed i medicinali omeopatici valgono le stesse regole.
Per le preparazioni galeniche, cioè quelle preparazioni allestite dal farmacista in farmacia su prescrizione medica, valgono le norme relative ai medicinali.
Le spese veterinarie, infine, se sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva, si detraggono nel limite massimo di euro 387,34 e per la parte eccedente l'importo di euro 129,11.
La documentazione riguardante tutte le spese detratte deve essere conservata per cinque anni.
Gli scontrini fiscali vanno riposti al riparo dalla luce per evitare che sbiadiscano perdendo in leggibilità; si consiglia di farne una fotocopia, che nel tempo non si altera.
Per quanto riguarda le spese mediche si possono detrarre:
Le spese mediche sostenute e rimborsate nell'ambito di una polizza malattia possono essere dedotte. Non sono detraibili le spese sostenute per il trasporto in ambulanza.
I portatori di handicap e gli invalidi o i propri familiari non sono soggetti alla franchigia di 129,11 euro e possono detrarre anche le spese per i mezzi per la deambulazione e per i sussidi tecnici informatici (poltrone, arti artificiali, costruzione di rampe, trasporto in ambulanza, fax, modem, computer, ecc.), e per l'adattamento delle auto alle limitazioni della persona (la detrazione spetta una volta in 4 anni per una sola macchina e per non più di 18.075,99 euro).
I non vedenti possono detrarre anche 516,46 euro l'anno per il mantenimento del cane guida e possono dedurre, anziché detrarre, le spese mediche ed infermieristiche
La documentazione delle spese è costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva. Il contribuente non deve allegare alla dichiarazione alcuna documentazione, che va però conservata in originale per tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richiederla (e cioè, per la dichiarazione dei redditi 2005 - modello 730 o UNICO persone fisiche - fino a tutto il 31 dicembre 2010). ). Quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestata la ricevuta della spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50% tra i due genitori. Nel caso in cui i genitori intendono ripartire la spesa in misura diversa, devono annotare la percentuale di ripartizione sul documento comprovante la spesa. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta.
Una recente Risoluzione, la n.10/E del 17 Febbraio 2010 dell'Agenzia delle Entrate, è stata diramata in merito alla documentazione necessaria per detrarre le spese relative all'acquisto di medicinali in occasione della presentazione della denuncia dei redditi. Il Ministero ha ribadito che: ".... gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, come modificati dall'art. 1, comma 28, lettera a) e lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispongono che ai fini, rispettivamente, della deduzione e della detrazione "la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario". L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato inoltre che: "... in seguito all'introduzione dei nuovi, e più stringenti, obblighi concernenti la certificazione delle spese sostenute per l'acquisto di medicinali, si deve ritenere che non sia più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie".
In linguaggio meno burocratico ciò significa che come documentazione per farmaci con obbligo di ricetta, tickets, farmaci da banco e omeopatici medicinali è sufficiente ai fini della detrazione/deduzione il cosiddetto"scontrino parlante" in cui siano presenti gli elementi sopra sottolineati. Non è quindi più necessario allegare la fotocopia delle relative ricette. Ricordo infine che gli integratori alimentari non sono considerati farmaci e quindi non possono andare in detrazione.
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